La legge sull’aborto in Italia
La legge italiana sull’aborto n.194 del 22 maggio 1978 contiene le “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, descritte in 22 articoli.
L’art. 1 della suddetta legge afferma: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.”
Lo ammetto, è la prima volta che leggo questa legge, e consiglio a tutti, di farlo.
Mi sarei aspettata una dichiarazione di difesa della volontà delle donne, invece ho avuto la percezione di uno Stato che come prima cosa pensa a tutelare la sua immagine cattolica e non laica.
Su una cosa, però, siamo d’accordo: l’aborto non è un metodo contraccettivo, non è un metodo del controllo delle nascite, e strutture come i consultori dovrebbero promuovere la diffusione di informazioni corrette sull’argomento, nonché accompagnare le donne nel percorso dell’IGV.
Vedremo, purtroppo, che non è sempre così.
I vincoli temporali entro i quali è possibile sottoporsi ad IGV vengono descritti nell’art. 4: ciò può avvenire entro i primi tre mesi dal concepimento, laddove le condizioni familiari, sociali, ed economiche non siano solide, oppure quando il feto presenti anomalie o malformazioni.
Il ruolo delle strutture sanitarie (consultori) ed i doveri dei medici sono ampiamente descritti nell’art. 5: “[…] nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito […]”: il consultorio e i medici devono presentare con tatto la presenza delle alternative all’IGV e compiere gli accertamenti sanitari del caso.
Qualora fosse presente un’urgenza medica, il medico rilascia immediatamente un certificato con il quale la donna può recarsi nelle sedi preposte per l’IGV. In caso contrario, il medico del consultorio o di famiglia consegna un certificato che la donna può utilizzare a partire dall’ottavo giorno dal suo rilascio. Questo lasso di tempo dovrebbe servire ad acquisire maggiore consapevolezza della scelta fatta.
Ma cosa succede a partire dal 91° giorno della gestazione? È ancora possibile praticare l’IGV, ma solo lì dove siano state accertate anomalie a carico del feto o pericoli di salute per la donna (art. 6).
I luoghi dove è possibile praticare un’IGV sono ospedali generali, ospedali pubblici specializzati, poliambulatori pubblici (nei primi 90 giorni) e case di cura autorizzate dalla regione (con alcune limitazioni) (art. 8).
L’art. 9 introduce la figura dell’obiettore di coscienza, ed afferma, tra l’altro: “L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.”
È molto importante sapere che, secondo l’art. 11, l’ente che ha eseguito l’IGV è obbligato ad inviare al medico provinciale una dichiarazione ed una documentazione sulla procedura stessa, il tutto proteggendo la privacy della donna, omettendo la sua identità.
Per le minorenni, lì dove non ci siano gravi problemi di salute, è necessario il consenso dei genitori o di chi esercita la patria podestà (art. 12).
L’art. 14 impone al medico che esegue la procedura di accompagnare la donna in questo percorso rispettando la sua decisione e dignità, fornendo informazioni sulla regolazione delle nascite. C’è una punta di pregiudizio in questo perché si ammette, implicitamente, che il ricorso all’IGV venga fatto regolarmente, utilizzandolo come metodo contraccettivo, e le cose non stanno così.
Questa, in sintesi, è la legge sull’aborto, approvata 42 anni fa; prima del 1978, l’aborto era punito in ogni sua forma e la maternità era favorita über alles, come tra l’altro dichiara il primo articolo della legge stessa. Il percorso per la sua approvazione non è stato semplice, e dobbiamo dire grazie soprattutto ad alcuni membri del Partito Radicale di allora se le donne oggi hanno più libertà di scelta.
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La terza puntata verrà pubblicata martedì 10 novembre.
Autrice: Annarita N.
Cover design: Pigutin
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